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La legge italiana prevede che:

* il figlio legittimo assume il cognome del padre
* il figlio naturale (nato cioè da genitori non legati da matrimonio) che sia stato riconosciuto da entrambi i genitori al momento della nascita, assume il cognome del padre
* il figlio naturale riconosciuto solo dalla madre al momento della nascita assume il cognome della madre stessa, se poi il padre successivamente lo riconosce, il figlio può conservare il cognome materno o assumere quello paterno sostituendolo o aggiungendolo. Se il figlio è minorenne sarà il Tribunale dei minori a decidere, se invece il figlio è maggiorenne sarà lui stesso a decidere quale cognome assumere
* non è possibile scegliere per il figlio lo stesso nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi, oppure un cognome come nome
* il nome deve rispettare il sesso del nato e non può essere vergognoso o ridicolo
* il nome può essere composto al massimo da tre elementi che costituiranno comunque tutti parte integrante del nome, cioè varranno come primo nome
* i nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con possibilità dell'estensione alle lettere J,K,X,Y,W
* al figlio di genitori stranieri si applica la normativa prevista dagli artt. 24 e 35 della legge 218/1995 in base ai quali in merito all'attribuzione del cognome e del nome si applica la normativa prevista dallo Stato di appartenenza.

Solo poche regole quindi per scegliere e dare il nome ai nostri figli...

Pubblicazione del: 09-09-2008


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